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Nel dettaglio, il giudice capitolino si era trovato a decidere circa l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento di una bambina nata dalla relazione affettiva intrattenuta da una coppia, cessata poco dopo la nascita della piccola.
Inoltre, stante la situazione conflittuale e disfunzionale presente al momento dell'instaurazione del ricorso, il giudice ha ritenuto di accogliere anche l'istanza depositata dalla consulente e ha autorizzato la nomina di un ausiliario con funzioni di "pedagogista/educatore di prossimit" allo scopo di attuare "un intervento di Coordinazione Genitoriale attraverso un'azione di supporto alla famiglia, nel tentativo di avviare precocemente il processo di riorganizzazione" delle relazioni triadiche madre-padre-figlia.
Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, si legge nella sentenza, la peculiarit della materia impone l'adozione di ogni provvedimento che, anzich limitarsi a fornire risposte teoriche quanto alle cause della disfunzionalit genitoriale, cerchi di fornire soluzioni e interventi concreti per il superamento delle stesse.
Per il Tribunale, la necessit di adottare ogni forma di intervento idonea a garantire il pieno ripristino della bigenitorialit discende, oltre che dalle disposizioni normative interne, dalla costante e corretta interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.
La CEDU impone agli Stati contraenti non solo "obblighi negativi", ovvero astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare, ma anche "obblighi positivi" diretti ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare.
Tali obblighi possono implicare la predisposizioni di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali i quali comprendono tutte le misure propedeutiche al raggiungimento di questo risultato, fornendo risposte non deboli, tempestive ed adeguate al caso concreto.
In presenza di una conflittualit che limiti la capacit di gestire correttamente la relazione genitoriale, necessario tutelare la bigenitorialit, ovvero l'interesse del minore ad avere pieno accesso ad entrambi i genitori; a tal fine, dovr essere utilizzato ogni strumento che, nel rispetto del diritto al contraddittorio, consenta di fornire supporto per la crescita delle competenze genitoriali degli adulti e per il superamento delle disfunzionalit della relazione.
Nell'ambito della consulenza, dunque, l'autorizzazione all'intervento di altri professionisti specializzati che affianchino, nella piena trasparenza e con possibilit per le parti di interloquire nella loro scelta e nella valutazione del loro operato, rappresenta la cornice idonea ad assicurare il pieno contraddittorio, garantendo rispetto ad interventi analoghi maggiore speditezza ed elasticit.
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